IL BONUS FACCIATE

Il cosiddetto bonus facciate introdotto dall’art.1, comma 219 e seguenti della legge di Bilancio 2020, consente una detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES), pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ricadenti in zona A o B di cui al D.M. 04.04.1968, n. 1444 o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e agli
strumenti di pianificazione.

Per maggiori dettagli consultare ai link seguenti:

AGENZIA ENTRATE

AGENZIA ENTRATE

che sono la Circolare n. 2 del 14.02.2020 e la “Guida” predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

L’attuale pianificazione urbanistica del Comune di San Felice sul Panaro è definita secondo la legge regionale n. 20 del 2000 che attribuisce, al territorio comunale, una classificazione diversa dalle “zone omogenee” identificate ai sensi del decreto ministeriale sopra richiamato. Si rende, pertanto, necessaria una valutazione comparativa tra le due diverse disposizioni normative al fine di orientare cittadini, professionisti ed imprese nella corretta individuazione degli ambiti del territorio comunale entro il cui perimetro, gli edifici esistenti, possono beneficiare dello sgravio fiscale.

Alla luce di quanto sopra e secondo quanto previsto dal PSC e dal RUE del Comune di San Felice sul Panaro sono assimilate alle zone A e B del D.M. 04.04.1968, n. 1444 i seguenti ambiti: ambito urbano storico AS (ex zona omogenea A), declinato in:

AS_1 tessuti urbani storici (art. 36 del RUE)
AS_2 tessuti urbani di impianto storico (art. 37 del RUE)
ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale AC (ex zona omogenea B) che comprendono, tra l’altro, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, caratterizzate da un adeguato livello di qualità urbana ed ambientale (“ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato”) oltre che gli “ambiti a prevalente destinazione residenziale con piani urbanistici attuativi”, totalmente attuati o in corso di attuazione, che derivano dal previgente PRG.

In dettaglio possono essere ricondotti alla zona omogenea B i sotto elencati ambiti: AC_0 Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato(art. 38 del RUE), sono aree diffusamente edificate, prevalentemente residenziali, ad assetto urbanistico consolidato, nelle quali si ritiene opportuno vietare la nuova edificazione:

– per la presenza di edifici ed aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o di edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale classificati dal PSC e delle relative aree di pertinenza o giardini di valore paesaggistico-ambientale,

– per la presenza di giardini o pertinenze di valore ambientale,

– per non aggravare situazioni di carico urbanistico già problematiche.

AC_1 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (art. 39 del RUE), sono aree diffusamente edificate, prevalentemente residenziali, ad assetto urbanistico consolidato che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale.

AC_2 Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi (art.41 del RUE) limitatamente a quelle identificate come AC_2a –“Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi derivanti dal previgente PRG”, qualora, in considerazione dello stato di attuazione di queste aree, la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Sarà cura del professionista interessato valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni descritte.

Sono invece da ritenersi esclusi dalla definizione di zona omogenea B gli ambiti AC_2b che coincidono con le Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi derivanti dall’attuazione del POC.1 in quanto aree ove l’edificazione è ancora in corso in attuazione delle previsioni di espansione dell’abitato individuate dal PSC.

L’individuazione degli ambiti del RUE sopra identificati è rinvenibile sul sito istituzione del Comune alla voce “Strumenti urbanistici” al seguente link:

Approvazione Variante RUE 2017

Si rammenta che gli interventi di cui al “Bonus facciate” dovranno attenersi, nella scelta dei toni cromatici, alle disposizioni dettate dal RUE oltre che dal Piano Colore del Comune, definendo –se necessario- in loco con l’Ufficio Tecnico Comunale le tonalità stesse.

Il Servizio Urbanistica può rilasciare, qualora richiesto, il certificato di destinazione urbanistica da chiedersi con le modalità previste sul sito del Comune e precisando che è richiesto per “Bonus facciate”